Enterprise Risk Management
Vantaggi
- Amplia Prospettiva Gestionale
- Core Business Potenziato
- Identità Organizzativa Chiara
- Copertura Globale Rischio
- Crescita Solida e Innovativa
- Controllo e Decisioni Ottimizzati
Descrizione Del Prodotto
Consulenza Personalizzata
Garantiamo una copertura su misura e adattata alle tue esigenze per una protezione completa.
Trasparenza In Primo Piano
Forniamo informazioni chiare e complete per instaurare una connessione aperta e onesta con i nostri clienti.
Emissione Polizza Fast
Garantiamo un processo rapido ed efficiente per l'emissione delle polizze, assicurandoti una copertura immediata.
In sanità
Legge Gelli
Con la Legge Gelli n. 24 dell’8 Marzo 2017 recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, il legislatore ha riformato la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. I punti salienti della norma di rango primario definiscono i seguenti aspetti: Le strutture devono munirsi di un sistema di gestione del rischio sanitario e della sicurezza dei pazienti: devono avere un metodo idoneo a prevenire e gestire il rischio, delle buone pratiche di monitoraggio della sicurezza delle cure e un costante aggiornamento in materia. La norma è rivolta a tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie indipendentemente dalla loro dimensione e dal loro ambito di attività. Tutto il personale della struttura sanitaria è chiamato in prima persona all’attuazione della norma, la struttura sarà quindi responsabile degli errori commessi da ogni membro dell’organizzazione, per questo occorrono strumenti adeguati. Qui la distinzione tra ERM Sanitario e Clinical Risk Management. La struttura è responsabile civilmente della condotta dolosa di chiunque operi al suo interno. Tutte le strutture sanitarie devono essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, compresi coloro che svolgono attività di formazione. Tale copertura va estesa anche ad ogni tipo di prestazione attuata all’interno della struttura, comprese quelle in regime di convenzione. La legge Gelli impone che la polizza assicurativa obbligatoria debba prevedere un’operatività temporale anche per gli eventi accaduti nel 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purchè denunciati durante la vigenza temporale della polizza.
